Testo del nuovo Statuto Statuto dei Democratici di Sinistra
modificato a Pesaro il 16/18 nov.2001
Il patto
che ci unisce
Il Congresso nazionale dà mandato alla
Direzione nazionale di rielaborare, entro sei mesi, il testo del
patto, in connessione con il testo del Progetto 2000 approvato
dal Congresso.
Parte
Prima Principi fondamentali
Titolo I I valori
Articolo 1 Valori fondanti
1) Costituiti sul convergere
di differenti tendenze culturali e politiche che si rifanno ai
valori democratici e antifascisti fondativi della Repubblica italiana,
al pensiero socialista nella pluralità delle esperienze
storiche riconducibili alla tradizione democratica e riformista
del Pci, del Psi e del movimento operaio italiano , al pensiero
laico e liberale e al pensiero cristiano sociale, aperti allincontro
con culture e movimenti che hanno messo al centro della loro azione
i diritti umani e il valore delle differenze, il personalismo
comunitario e la salvaguardia dellambiente, i Democratici
di Sinistra assumono queste tendenze consapevoli della necessità
della loro continua rielaborazione a confronto con le sfide della
modernizzazione e del mondo che cambia e si uniscono per contribuire
alla costruzione di una società aperta e plurale, libera
e solidale, giusta e sicura.
2) Il partito Democratici
di Sinistra è membro del Partito del socialismo europeo
e aderisce allInternazionale socialista.
3) Gli iscritti e le iscritte
ai Democratici di Sinistra condividono i valori della libertà
e delluguaglianza, dellequità e della giustizia,
del lavoro, della solidarietà sociale, della pace. Operano
per affermare tutti i diritti di cittadinanza promuovendo uno
sviluppo umano sostenibile e una società interetnica e
interculturale.
4) Per i Democratici di Sinistra
la libertà è strettamente legata alluguaglianza
e si fonda sul riconoscimento della differenza come valore, rifiutando
ogni discriminazione di sesso e di orientamento sessuale, di razza,
religione, cultura. La libertà nelluguaglianza si
afferma pienamente nella fraternità e quindi nella solidarietà
che ne è la forma sociale. I Democratici di Sinistra si
impegnano per il superamento delle disuguaglianze sociali e per
la piena affermazione delle pari opportunità per ognuno.
Il dispiegarsi delle libertà individuali trova la sua prima
sede nelle dimensioni relazionali, familiari e comunitarie. In
coerenza con questi valori, e con i principi della Costituzione
Repubblicana, i Democratici di Sinistra assumono i diritti umani,
i diritti di tutte le donne e di tutti gli uomini come criterio
costitutivo della loro politica e si impegnano a promuovere una
convivenza civile fortemente orientata allo sviluppo delle libertà
individuali, al diritto di ogni donna e di ogni uomo a progettare
e realizzare il proprio sviluppo umano e la propria cittadinanza
civile e politica. Per i Democratici di Sinistra la cittadinanza
è garanzia di diritti e di opportunità per gli individui
e, insieme, assunzione di responsabilità di ciascuno verso
la libertà degli altri e di tutti.
5) I Democratici di Sinistra
condividono una concezione della politica che ha forte il senso
delle sue ragioni fondanti e la consapevolezza del proprio limite.
Aderiscono con convinzione allidea e alla pratica di uno
stato laico e sono per una politica fortemente orientata a valori.
In una realtà di pluralismo etico e di fronte a questioni
complesse e delicate come quelle che riguardano la vita umana,
il nascere e il morire, le relazioni interumane, la non-violenza,
il partito e la sua politica riconoscono e rispettano la libertà
di coscienza di tutti e concorrono a delineare i tratti di unetica
civile condivisa.
6) I Democratici di Sinistra
assumono pienamente la coscienza e la responsabilità verso
tutte le specie viventi e la promuovono impegnandosi, in particolare,
a salvaguardare le condizioni che rendono sostenibile sulla Terra
la vita delle generazioni future.
7) Il partito Democratici
di Sinistra è un partito di donne e di uomini che
promuove la democrazia paritaria e il superamento della divisione
dei ruoli tra donne e uomini nella società e nella politica.
Assumono, pertanto, questo orientamento come costitutivo nellorganizzazione,
nella democrazia e nellelaborazione progettuale del partito.
Per i Democratici di Sinistra un rinnovato patto di solidarietà
tra le generazioni è uno dei valori e degli obiettivi centrali
per la ricostruzione di un più ampio patto sociale nel
paese. Sono dunque impegnati a realizzare nel partito una forte
promozione delladesione dei giovani, un dialogo costante
tra le generazioni, unelaborazione progettuale e uniniziativa
politica coerenti.
8) I Democratici di Sinistra
sono un partito che si fonda sui principi di sussidiarietà
e di federalismo solidale e che organizza la sua democrazia federale
secondo i principi della democrazia di mandato.
9) I Democratici di sinistra
sono un partito in cui la sovranità appartiene alle iscritte
ed agli iscritti che la esercitano secondo le modalità
democratiche e le garanzie previste dal presente statuto. I Democratici
di Sinistra si fondano sui principi di sussidiarietà e
di federalismo democratico e solidale che si organizza secondo
i principi della democrazia di mandato, della partecipazione e
della responsabilità.
10) Il Consiglio nazionale dei
Garanti verifica la coerenza degli Statuti regionali con i principi
generali dello Statuto.
Articolo 2 Il simbolo
dei Democratici di Sinistra
Il simbolo del partito Democratici
di Sinistra è un albero con chioma verde e tronco marrone
piantato su un terreno di verde più chiaro. Il tronco si
inserisce nel fogliame con quattro rami. Nella parte superiore
intorno alla chioma dellalbero, si sviluppa la scritta DEMOCRATICI
DI SINISTRA, di colore rosso. Nella parte inferiore campeggia
una rosa rossa, il cui gambo, di colore verde, è circondato
da sette stelle disposte su un percorso ellittico, allinterno
del quale appare in bianco la scritta P.S.E.. Il fondo del simbolo
è bianco.
Titolo II Liscrizione: diritti e doveri
Articolo 3 Liscrizione
1) Possono liberamente associarsi
ai Democratici di Sinistra ogni donna e ogni uomo cittadini italiani,
ovunque residenti, e cittadini dellUnione Europea o di altri
paesi che abitano in Italia o dove il partito abbia una struttura
organizzata.
2) Liscrizione è
un patto politico che dà vita ad una reciproca assunzione
di diritti e di responsabilità tra chi si associa e il
partito. I contenuti e le regole del patto sono stabiliti in questo
Statuto e in particolare nel Patto politico e nella Carta dei
diritti e dei doveri delle iscritte e degli iscritti che ne è
parte integrante.
3) Liscrizione al partito
è unica. La partecipazione delliscritta e delliscritto
può esercitarsi attraverso lorganizzazione liberamente
scelta in via primaria. Liscrizione avviene sottoscrivendo
e ricevendo il Patto politico e la Carta dei diritti e dei doveri,
pagando la quota di iscrizione, ricevendo la tessera. La Carta
va sottoscritta dal rappresentante dellorganizzazione di
partito che rilascia la tessera e da chi chiede liscrizione
e li impegna reciprocamente a rispettare diritti e doveri, contenuti
e regole così come sono fissati in questo Statuto.
4) Liscrizione, ai soli
fini dellelettorato attivo e passivo, è perfezionata
dalla certificazione, allassociato o allassociata
e allorganizzazione che ha rilasciato la tessera, da parte
dellAnagrafe degli iscritti.
5) LAnagrafe degli iscritti
registra e verifica lunicità delliscritto anche
in presenza di sua partecipazione a diverse articolazioni del
partito. Sulla tessera sono riportate, a cura dellorganizzazione
che lha rilasciata, anche le adesioni ad altre organizzazioni
federate e lavvenuto pagamento della quota associativa.La
verifica nellAnagrafe viene svolta dalla Commissione nominata
dalla Direzione sentite le commissioni regionali; essa è
composta in modo proporzionale al pluralismo espresso nei Congressi
e decide a maggioranza di tre quarti
6) LAnagrafe degli iscritti
opera sulla base di un regolamento approvato dalla Direzione nazionale,
in accordo con il Consiglio nazionale dei Garanti; la Direzione
delibera il Regolamento entro due mesi dal suo insediamento.
7) Liscrizione al partito
è incompatibile con liscrizione ad un altro partito
o a movimenti che comunque presentino liste concorrenziali a quelle
del partito in consultazioni elettorali, altresì con il
sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal partito.
8) Liscrizione al partito
è incompatibile con liscrizione o la partecipazione
ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza e forme
di mutuo sostegno tali da porre in pericolo il pieno rispetto
dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità
della Pubblica amministrazione sanciti dalla Costituzione.
Articolo 4 - Carta dei diritti
e dei doveri delle iscritte e degli iscritti
LArticolo 2 dello Statuto
stabilisce la centralità e la natura dellassociazione
individuale ai Democratici di Sinistra. Con liscrizione
viene sottoscritto un vero patto politico tra liscritto
e il partito. I contenuti e le regole del patto sono quelli fissati
nello Statuto e in questa Carta dei diritti e dei doveri. Sottoscrivendo
questa Carta e con la consegna della Tessera di associazione,
liscritta o liscritto e il partito si impegnano reciprocamente
a rispettare questo patto.
1. I
diritti delle iscritte e degli iscritti
Ciascuna iscritta e ciascun iscritto
hanno il diritto di:
1)Trovare nel partito luoghi
organizzati di confronto e di elaborazione politica collettiva
e luoghi dove esprimere protagonismo e soggettività politica
in un contesto comunitario di relazioni culturali, politiche,
amministrative ed istituzionali.
2) partecipare, direttamente
o in forma delegata, agli organi federali dove si esprime la sintesi
politica del partito (Unione Comunale, Federazione, Unione regionale,
Organi nazionali).
3) ricevere ogni informazione
sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle discussioni avvenute
negli organi dirigenti e sulle alternative proposte;
4) esprimere e sostenere in ogni
sede, di partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, culturali
e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza
determinatasi nel partito;
5) esigere la regolare convocazione
e di essere messi in condizione di partecipare ad assemblee di
base e a riunioni degli organismi di cui fa parte;
6) le iscritte e gli iscritti
hanno diritto di promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale,
regionale e locale, secondo modalità stabilite dallapposito
regolamento di cui allArt. 28 dello Statuto;
7) darsi forme di attività
politica originali e autonome, riconosciute dalla loro unità
di appartenenza, salvo motivato rifiuto;
8) costituire gruppi tematici
o politici, riconosciuti dalla loro unità di appartenenza,
salvo motivato rifiuto;
9) partecipare allelezione
degli organi dirigenti del partito, essere candidati a farne parte,
essere candidati a far parte di delegazioni al Congresso ad ogni
livello;
10) avanzare proposte di candidature
per le elezioni, per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali,
nel rispetto delle norme statutarie e regolamentali;
11) avanzare proposte di candidature,
accettare e sottoscrivere candidature per le elezioni, nellambito
della coalizione di cui il partito fa parte, nel rispetto delle
norme statutarie e del regolamento della coalizione;
12) partecipare alle scelte programmatiche
del partito e della coalizione di cui questo fa parte;
13) nel caso di dimissioni dal
partito, motivare le ragioni della decisione in una riunione convocata
su sua richiesta;
14) in presenza di inadempienze
degli organi dirigenti dellorganizzazione di appartenenza,
chiedere al livello di governo federale competente (Federazioni,
Unioni Regionali, Direzione nazionale) di intervenire perché
i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;
15) presentare ricorso agli organismi
di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli
organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti;
2. I
doveri delle iscritte e degli iscritti
Ciascuna iscritta e ciascun iscritto hanno il dovere di:
1)rispettare le regole dello
Statuto;
2) partecipare attivamente alla
vita democratica del partito;
3) concorrere con il proprio
impegno allazione politica del partito;
4) pagare regolarmente la quota
di iscrizione, secondo le loro possibilità e secondo le
regole fissate dal Regolamento finanziario; contribuire al sostegno
finanziario del partito.
3. I doveri del partito
E dovere del partito e
quindi dei gruppi dirigenti, delle associate e degli associati
nelle rispettive responsabilità statutarie:
1) promuovere la democrazia associativa
e federale, organizzandola con trasparenza e regolarità;
2) promuovere la circolazione
delle idee e delle opinioni, la formazione di sintesi culturali
avanzate, la crescita e la valorizzazione di competenze e di capacità
dirigenti attraverso lorganizzazione di opportunità
ricorrenti di elaborazione e di formazione;
3) dotarsi di una rete di strutture
permanenti di ricerca e di elaborazione capaci di alimentare lautonomia
culturale, progettuale e programmatica del partito a tutti i livelli;
4) fare del Programma fondamentale
del partito lasse portante di una dinamica democratica basata
su specifiche procedure finalizzate a realizzare la condivisione
consapevole e laggiornamento con le associate e gli associati;
5) rendere effettivo lesercizio
dei diritti e delle regole indicati nello Statuto, fissando procedure
di decisione aperte e in grado di favorire la partecipazione di
tutte le associate e di tutti gli associati con adeguate procedure
di informazione, di consultazione e di discussione;
6) organizzare, in particolare,
un sistema di comunicazione basato sulle tecnologie telematiche,
adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente
nella rete organizzativa tutte le informazioni sulla vita del
partito, sulle sue scelte, sulle riunioni e le deliberazioni degli
organi dirigenti.
Articolo 5 Pari opportunità
e norma antidiscriminatoria
1) Gli organi dirigenti e le
organizzazioni del partito attuano tutte le iniziative necessarie
per il superamento della divisione sessuale nellattività
politica, promuovendo azioni positive, secondo un Regolamento
approvato dalla Direzione entro due mesi dal Congresso e verificandone
periodicamente i risultati.
2) Nelle candidature, nelle delegazioni
ai congressi, negli organi dirigenti e rappresentativi considerati
nel totale della loro composizione elettiva e federativa (con
eccezione di quelli esclusivamente composti su base di rappresentanza
federale, come nel caso della Conferenza prevista al successivo
Art.19), donne e uomini devono essere presenti in misura non inferiore
al 40 per cento. Qualora ciò si verifichi, o si procede
alla sostituzione di componenti del sesso sovrarappresentato con
componenti dellaltro sesso, o si riduce il numero dei componenti
la lista, la delegazione, lorgano dirigente in modo da riequilibrare
la rappresentanza. Il mancato rispetto del presente comma costituisce
grave violazione statutaria per la quale è possibile sulla
base di motivato ricorso ai relativi livelli previsti dal regolamento
nazionale dei Garanti, lo scioglimento da parte delle Direzioni
ai livelli competenti e con il parere favorevole del Consiglio
dei Garanti dellorgano di partito responsabile della
violazione. Quando la violazione statutaria sia ascrivibile ad
unAssemblea congressuale, lorgano eletto in difformità
viene dichiarato decaduto dalla Direzione del livello competente.
3) Le iscritte possono dar vita
a forme autonome di attività e a strutture differenziate,
anche in rapporto a non iscritte.
4) Le iscritte promuovono la
Conferenza Nazionale delle donne che elegge una coordinatrice
delle donne dei Ds. Il regolamento della conferenza è approvato
dalla Direzione nazionale.
5) Il partito è impegnato
ad applicare le norme di cui ai commi 1 e 2 anche nelle liste
elettorali.
6) E istituito, allinterno
del Consiglio nazionale dei Garanti, un Osservatorio per il rispetto
della norma antidiscriminatoria, nonché dellarticolo
3 della legge 3 giugno 1999, n.157, che ha stabilito nuove norme
in materia di rimborso delle spese elettorali.
7) Le elette nelle assemblee
elettive, a tutti i livelli, possono concordare che una quota
del contributo, sulla indennità percepita da devolvere
al partito, sia vincolata ad un fondo da destinarsi alle organizzazioni
delle donne dei Democratici di Sinistra. Le misure e le modalità
di erogazione sono stabilite nei Regolamenti finanziari dei livelli
nazionale e regionale.
Parte seconda Lorganizzazione
Titolo I Lassetto
organizzativo
Articolo 6 La rete
federale
1) Gli iscritti e le iscritte, le elettrici e gli elettori dei
Democratici di Sinistra sono soggetti centrali della dinamica
democratica e delliniziativa del partito.
2) La rete federale è
la struttura portante dellorganizzazione e della democrazia
del partito ed è fondata sulle Unioni regionali che ne
sono lo snodo fondamentale.
3) Il principio costitutivo della
rete federale è promuovere le capacità di autogoverno
di tutte le organizzazioni che ne fanno parte.
4) La rete federale dei Democratici
di Sinistra è articolata in tre dimensioni fortemente collegate
e coordinate: la dimensione associativa, la dimensione federativa,
la dimensione parlamentare e consiliare.
A. La Dimensione associativa
1) La dimensione associativa
del partito, nel territorio e nei luoghi di lavoro e di studio,
si costituisce sul libero e plurale associarsi di donne e di uomini
ed è la dimensione centrale della presenza dei Democratici
di Sinistra nella società.
2) La dimensione associativa
è fondata sulle Organizzazioni di base che hanno il compito
di proporre, animare e organizzare la presenza e lazione
politica del partito nelle comunità locali.
B. La dimensione federativa
La dimensione federativa del
partito promuove e organizza forme specifiche e parziali di adesione
ai Democratici di Sinistra e forme pattizie di rapporto politico
e programmatico con le cittadine e i cittadini, con i movimenti
e con le associazioni che operano nella società.
1) La dimensione federativa comprende
le Autonomie tematiche, le Associazioni di tendenza, la Sinistra
giovanile e le intese locali e nazionali con altre organizzazioni
disciplinate allArt.9.
C. La dimensione parlamentare
e consiliare
1) La dimensione parlamentare
e consiliare del partito è formata dagli eletti nelle istituzioni
rappresentative ai diversi livelli iscritti ai Democratici di
Sinistra.
2) La dimensione parlamentare
è composta dai parlamentari nazionali ed europei iscritti
ai Democratici di Sinistra ed è parte costitutiva dellorganizzazione
nazionale del partito.
Articolo 7 Lorganizzazione
federale del partito: la dimensione associativa
A. Le Unioni regionali
1) Le Unioni regionali sono dotate
di autonomia politica e statutaria ed esercitano una autonoma
funzione di elaborazione programmatica e di iniziativa nel territorio
della Regione.
2) Nel quadro dellordinamento
federale stabilito nello Statuto, le Unioni regionali possono
definire patti con la Direzione nazionale in relazione a rapporti
di carattere politico, economico ed organizzativo.
3) Più Unioni regionali
possono decidere la costituzione di Unioni federali basate su
più Regioni. La decisione deve essere ratificata dalla
Direzione nazionale.
4) Le organizzazioni provinciali
di Trento e Bolzano sono equiparate alle Unioni regionali.
5) Nelle regioni con particolarità
linguistiche, culturali e istituzionali possono essere definite
forme speciali di autonomia sulla base di un patto federativo
sottoscritto tra la Direzione nazionale e lorganizzazione
regionale. Il patto comprende lo Statuto regionale e le modalità
di modifica del patto medesimo.
6) Gli Statuti delle Unioni regionali
regolano nei rispettivi territori larticolazione organizzativa
e federativa del partito, ne garantiscono lautonomia secondo
il principio di sussidiarietà e ne organizzano il coordinamento
secondo principi di federalismo solidale.
B. Le Organizzazioni di base
1) Le Organizzazioni di base
Sezioni e articolazioni locali delle organizzazioni federative
- costituiscono la forma primaria di organizzazione del partito,
sulla quale si fondano tutti gli altri poteri federali, e sono
il luogo in cui si esprime la sovranità delle associate
e degli associati al partito e si esercita la loro partecipazione
democratica.
C. Le Organizzazioni federali
intermedie
1) Le Organizzazioni federali
intermedie sono il livello di governo e di iniziativa che costituisce
gli snodi di coordinamento tra le autonomie associative e federative
locali e il resto della rete federale.
2) Sulla base del principio di
sussidiarietà, gli statuti delle Unioni regionali possono
articolare lassetto del partito nel loro territorio in Organizzazioni
federali intermedie scegliendo tra le diverse forme organizzative
di governo federale:
a. Unioni comunali, intercomunali, circoscrizionali;
b. Federazioni metropolitane, provinciali, subprovinciali, interprovinciali;
c. Organismi di collegio elettorale sulla base dei collegi della
Camera dei Deputati.
Le Organizzazioni allestero
1) Il partito organizza in altri
paesi proprie strutture. Le Organizzazioni a livello di paese
sono equiparate, a tutti gli effetti, alle Federazioni; quelle
continentali alle Unioni regionali.
2) In analogia quanto previsto
in questo stesso articolo nel paragrafo su Le intese con
le associazioni esterne, le Organizzazioni allestero
possono stipulare intese e patti con partiti e organizzazioni
dei paesi di insediamento, in coerenza con le affiliazioni internazionali
del partito. In analogia a quanto previsto dallArt.30 di
questo Statuto, le Organizzazioni concorrono a promuovere forme
di coalizione politica, anche in considerazione delle nuove norme
che disciplinano lesercizio del voto politico allestero.
3) Gli iscritti e le iscritte
ai Democratici di Sinistra residenti in altri paesi possono iscriversi
ai partiti democratici e di sinistra dei rispettivi paesi, in
coerenza con le affiliazioni internazionali del partito.
Articolo 8 - Lorganizzazione
federale del partito: i poteri sostitutivi e sussidiari
1) In attuazione dei principi
del federalismo solidale e della sussidiarietà, vengono
stabiliti i seguenti poteri di intervento federale di cui ciascuna
organizzazione del partito è titolare:
a. congressi straordinari possono
essere convocati:
1. dalla Direzione della Federazione
competente per le Organizzazioni di base; dalla Direzione dellUnione
regionale competente per le Federazioni; dalla Direzione nazionale
per le Unioni regionali; a tutti i livelli le Direzioni debbono
decidere con delibera motivata, a maggioranza degli aventi diritto
al voto e con il parere favorevole del Consiglio dei garanti di
pari livello;
2. su richiesta sottoscritta
da un terzo degli iscritti;
b. in caso di estrema necessità,
ovvero di grave danno al partito, e con il parere favorevole dellorgano
di garanzia di pari livello:
1. le Direzioni regionali, secondo
le condizioni disciplinate dai rispettivi statuti e, se essi lo
prevedono, le Direzioni di federazione, possono sciogliere un
organo di partito di qualsiasi livello federato;
2. la Direzione nazionale può
sciogliere un organo di partito di un Unione regionale a maggioranza
dei quattro quinti dei voti validamente espressi;
3. la Direzione nazionale può
altresì sciogliere organi di livelli sussidiari di fronte
ad una richiesta dellUnione regionale competente o in presenza
di una manifesta inadempienza da parte delle Direzioni competenti
con maggioranza dei quattro quinti dei voti validamente espressi.
4. nel caso di scioglimento di
organi direttamente eletti dagli iscritti o dai congressi, la
Direzione competente è tenuta a comunicare a tutta la base
associativa e ai componenti lassemblea congressuale interessata
la propria decisione e le motivazioni che lhanno causata
e a convocare in tempi rapidi le assemblee degli iscritti o lassemblea
congressuale.
c. La Direzione che decide lo
scioglimento può nominare un Comitato provvisorio ed un
responsabile con lincarico di dirigere lorganizzazione
e di convocarne entro sei mesi il congresso straordinario;
d. Nei casi di grave contrasto
tra una Unione regionale e la Direzione nazionale del partito
su rilevanti decisioni di competenza dellUnione regionale
ma tali da incidere sulla politica generale del partito, la decisione
dellUnione può essere sospesa su richiesta della
Direzione nazionale e riesaminata in presenza di un suo rappresentante.
La richiesta della Direzione deve essere deliberata a maggioranza
dei due terzi dei voti validamente espressi e con il parere favorevole
del Consiglio nazionale dei Garanti; se il contrasto non viene
superato si procede a forme più ampie di consultazione
democratica, anche mediante referendum tra gli iscritti delle
organizzazioni presenti nellambito dellUnione regionale;
il referendum viene indetto dalla Direzione nazionale con lapprovazione
della maggioranza degli aventi diritto.
e. Su richiesta di un terzo delle
Unioni regionali, deliberata a maggioranza degli aventi diritto
dalle rispettive Direzioni, la Direzione nazionale procede al
riesame di una questione politica già trattata e può
assumere una nuova decisione al riguardo.
2) Il Regolamento nazionale dei
Garanti disciplina le modalità di ricorso e di richiesta
di parere di legittimità statutaria.
Articolo 9 Lorganizzazione
federale del partito: la dimensione federativa
A. le Autonomie tematiche.
1) Le Autonomie tematiche si
costituiscono per operare su un tema specifico di natura programmatica,
ideale, politica; contribuiscono alla costruzione del programma
del partito e alla sua azione politica.
2) Alle Autonomie possono partecipare
iscritte e iscritti al partito o donne e uomini che limitano la
loro adesione allo specifico impegno tematico. A questa adesione
specifica le Autonomie offrono la libera scelta fra due tipi di
iscrizione: una che vale anche come iscrizione al partito e una
che limita i suoi effetti alla singola Autonomia tematica. Nel
secondo caso non si originano gli stessi diritti e doveri che
lo Statuto riconosce a chi si associa al partito: le aderenti
e gli aderenti hanno diritto di partecipare a pieno titolo allelaborazione
programmatica e alle iniziative politiche dellAutonomia
tematica, con diritto di voto nelle sue istanze democratiche.
3) Le Autonomie tematiche fanno
riferimento ai diversi livelli federali. La decisione di dar vita
a unAutonomia tematica è oggetto di un deliberato
della Direzione competente, su proposta del Segretario o del Responsabile
del settore di lavoro cui lAutonomia fa riferimento, o di
un quinto dei componenti la Direzione.
4) Le Autonomie tematiche si
danno (nel quadro del vigente statuto) un regolamento che disciplina
le forme associative e le modalità di elezione dei responsabili.
5) Gli Organi dirigenti ai diversi
livelli, nel definire le linee programmatiche e le scelte del
partito consultano le Autonomie tematiche.
6) Rappresentanti delle Autonomie
tematiche fanno parte delle Commissioni previste ai successivi
articoli 16 e 27.
7) Gli Organi dirigenti sono
tenuti a pronunciarsi, nel più breve tempo possibile, in
modo motivato sulle questioni e le proposte elaborate dalle Autonomie
tematiche.
B. Le Associazioni di tendenza
politica e culturale
1) Le Associazioni di tendenza
politica e culturale sono luoghi di costruzione e discussione
del programma e sedi di impegno politico del partito. Sono formate
da iscritte e iscritti al partito e possono aderirvi donne e uomini
non associati ai Democratici di Sinistra.
2) Le Associazioni di tendenza
si danno un proprio regolamento o statuto che disciplina le forme
associative e gli organi dirigenti dellassociazione.
3) Il Consiglio nazionale dei
Garanti verifica la conformità delle finalità e
del regolamento o statuto delle Associazioni di tendenza con le
finalità e le regole dello Statuto del partito.
4) Le Associazioni che abbiano
ottenuto tale riconoscimento hanno diritto a risorse organizzative
e finanziarie da gestire in autonomia politica nelle forme fissate
dal Regolamento finanziario ai diversi livelli della rete federale.
C. La Sinistra giovanile
1) La Sinistra giovanile è
il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani dei Democratici
di Sinistra. Ad essa è riconosciuta autonomia di proposta
e di iniziativa politica. E presente ad ogni livello di
organizzazione del partito.
2) Possono far parte della Sinistra
giovanile le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 29 anni di età.
3) E garantita una presenza
di delegati della Sinistra giovanile al Congresso nazionale e
negli organi dirigenti del partito a tutti i livelli.
4) La Sinistra giovanile è
parte dellUnione internazionale giovanile socialista (Iusy)
e dellOrganizzazione giovanile socialista europea (Ecosy).
5) Liscrizione alla Sinistra
giovanile è a tutti gli effetti iscrizione al partito dei
Democratici di Sinistra per tutti coloro che abbiano compiuto
il sedicesimo anno di età. I loro diritti e i loro doveri
sono regolati dallo Statuto del partito. La Sinistra giovanile
può sperimentare forme di adesione allorganizzazione,
disciplinate dal proprio regolamento, che non comportano liscrizione
al partito.
6) La vita interna della Sinistra
giovanile, aderire, le forme di decisione, larticolazione
e i poteri delle sue strutture organizzative, sono disciplinati
da un autonomo Regolamento, approvato dal Congresso della Sinistra
giovanile e rispondente ai principi fondamentali dello Statuto
del partito. Lo svolgimento dei Congressi è disciplinato
da uno specifico regolamento approvato dalla Direzione nazionale
della Sinistra giovanile.
7) Il Regolamento finanziario
nazionale dei Democratici di Sinistra fissa norme sulla destinazione
di risorse alla Sinistra giovanile.
8) La Sinistra giovanile può
dotarsi di una Commissione di Garanzia che interviene autonomamente
in quelle controversie interne allorganizzazione che non
coinvolgono in generale la vita del partito e che non riguardano
la violazione delle sue norme statutarie.
5) Le intese con altre organizzazioni
1) La ricerca di incontro e di confronto politico e programmatico
e la sottoscrizione di intese e di patti politici con organizzazioni
sociali, professionali e culturali, associazioni e movimenti fanno
parte dei compiti e dellazione politica del partito a tutti
i livelli e costituiscono forma integrante della sua dimensione
federativa. Lindividuazione degli interlocutori deve avvenire
a largo raggio, fuori da ogni logica collaterale, nella pari dignità
e nel pieno rispetto dellautonomia di tutti.
2) Per la sottoscrizione di intese
e patti politici la decisione è assunta, ai diversi livelli,
dall'organo dirigente eletto dal Congresso. Forme e modalità
delle intese a livello regionale e subregionale sono disciplinate
dalle Unioni regionali.
3) Le Unioni regionali stabiliscono
le forme di partecipazione dei non iscritti, anche alle attività
deliberanti degli organi di partito, relative all'impegno specifico
cui essi sono interessati.
Articolo 10 - Lorganizzazione
federale: 4) la dimensione parlamentare e consiliare
1) Gli iscritti e le iscritte
al partito che fanno parte nel Consiglio dei Ministri del governo
nazionale sono componenti di diritto della Direzione nazionale.
2) Elette ed eletti aderenti
al partito, oltre ai diritti spettanti ai singoli iscritti, hanno
anche i seguenti:
a. essere collegialmente coinvolti
nellattuare e sviluppare la linea del partito e della coalizione
sui temi relativi alla definizione del programma elettorale;
b. fare parte dellAssemblea
congressuale nazionale e regionale.
3) Elette ed eletti aderenti
al partito, oltre ai doveri spettanti ai singoli iscritti, hanno
anche i seguenti:
a. coinvolgere con regolarità
e sistematicità il partito associazione nellattuazione
e nello sviluppo di temi relativi al mandato elettorale ricevuto;
b. garantire nello svolgimento
del proprio mandato assiduità e competenza, su cui a fine
legislatura il capogruppo (o, in sua assenza, il responsabile
dei parlamentari) relaziona al partito-associazione.
4) Le elette e gli eletti hanno
il dovere di partecipare con una parte della loro indennità
al sostegno della sede locale o nazionale del partito, secondo
regole fissate per tutti in modo eguale e trasparente.
Articolo 11- Lorganizzazione
federale: il pluralismo politico
1) Gli iscritti e le iscritte
esercitano anche in forma collettiva i diritti di cui allArt.4
di questo Statuto e alla Carta dei diritti e dei doveri che ne
è parte integrante. In particolare hanno il diritto di:
a. promuovere collettivamente
proposte per liniziativa politica e piattaforme programmatiche
per lazione del partito;
b. avanzare collettivamente proposte
di candidature per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali;
c. promuovere collettivamente
le Associazioni di tendenza previste al paragrafo III lettera
B di questo articolo;
d. promuovere centri di ricerca
e di iniziativa e pubblicazioni;
2) Il partito sostiene e promuove
questo esercizio collettivo di diritti in forme che vanno regolamentate
dalla Direzione nazionale,
3) Le minoranze congressuali
hanno diritto, per le proprie finalità, a risorse organizzative
e finanziarie da gestire in autonomia politica per svolgere il
proprio ruolo. Le forme e le modalità di erogazione sono
stabilite nel Regolamento finanziario nazionale e in quelli regionali.
Titolo II Il Congresso
nazionale e gli Organi nazionali
Articolo 12 Il Congresso nazionale
1) Nel Congresso nazionale si
esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata e
federativa del partito. Il Congresso:
a. definisce il Programma fondamentale
del partito e approva documenti di orientamento politico vincolanti
per la sua azione;
b. approva lo Statuto del partito
con il voto della maggioranza degli aventi diritto;
c. elegge il 50 per cento dei membri elettivi della Direzione
nazionale e il Consiglio nazionale dei Garanti.
2) Il Congresso nazionale è
composto da delegati e delegate democraticamente eletti in rappresentanza
delle iscritte e degli iscritti e di tutti i soggetti federati
nel partito.
3) Il Congresso si svolge, in
via ordinaria, ogni tre anni. E convocato dalla Direzione
Nazionale.
4) Un regolamento congressuale
approvato dalla Direzione stabilisce lordine del giorno
e le norme per lelezione dei delegati e per lo svolgimento
del Congresso.
5) La metà più
uno dei componenti lAssemblea congressuale può convocare,
fissandone lordine del giorno, un Congresso straordinario
sulla prospettiva politica del partito e per la elezione di nuovi
organi dirigenti.
Articolo 13 LAssemblea
congressuale
1) LAssemblea congressuale
è il massimo organo deliberativo e rappresentativo del
partito, lorgano in cui risiede la sovranità generale
tra un Congresso e laltro. LAssemblea:
a. si riunisce per definire lorientamento
del partito su questioni di particolare rilievo politico;
b. approva modifiche allo statuto
con la maggioranza degli aventi diritto.
2) LAssemblea è
formata dai delegati al Congresso nazionale di cui al precedente
Art.12.
3) Per le delegate e i delegati
dei soggetti federati si procede, nel caso di avvicendamenti nel
corso del mandato dellAssemblea, alla sostituzione con nuovi
rappresentanti.
4) LAssemblea è
convocata dalla Direzione nazionale che ne fissa lordine
del giorno. In assenza del Presidente del partito, elegge un presidente
tra i suoi componenti.
5) In caso di inadempienza nella
convocazione della sessione annuale di cui al successivo Art.27
o per verificare e aggiornare, in presenza di fatti nuovi, le
linee dellazione politica del partito, un terzo dei componenti
la Direzione nazionale o un quinto dei componenti lAssemblea
hanno il diritto di convocare lAssemblea congressuale e
di fissarne lordine del giorno.
Articolo 14 Il Segretario politico nazionale
1) Il Segretario politico rappresenta
politicamente il partito, ne garantisce lordinamento federale,
ed è responsabile dellattuazione del programma sul
quale ha chiesto il mandato del Congresso.
2) E eletto con la maggioranza
dei voti validamente espressi dagli iscritti nei congressi di
base;
3) Le candidature a Segretario
politico sono presentate prima dei congressi di base e sono accompagnate
da una mozione programmatica che indichi chiaramente gli obiettivi
e le linee di azione politica sulle quali i candidati e le candidate
chiedono il mandato.
4) Il Segretario convoca e presiede
il Direttivo nazionale; convoca la Conferenza dei segretari regionali.
Ha diritto di chiedere la convocazione della Direzione nazionale
e il Presidente della Direzione provvede entro 24 ore.
5) Il Segretario politico può
essere revocato a maggioranza dei componenti lAssemblea
congressuale convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri.
In questo caso lAssemblea elegge tre reggenti con il compito
di convocare un nuovo congresso entro due mesi.
6) In caso di impedimento o di
dimissione del Segretario politico la Direzione nazionale convoca
lAssemblea congressuale che procede allelezione del
nuovo Segretario a maggioranza dei suoi componenti. La Direzione
nazionale è tenuta a convocare il Congresso entro un anno
dallelezione del nuovo Segretario. In mancanza della maggioranza
dei componenti, lAssemblea elegge tre reggenti con il compito
di convocare un nuovo Congresso entro due mesi.
7) La Segreteria coadiuva il
Segretario politico. E scelta e proposta dal Segretario
ed eletta, in un unico scrutinio, dalla Direzione nazionale.
8) Il Segretario può decidere,
motivandole, la sostituzione o lintegrazione di uno o più
componenti la Segreteria. In entrambi i casi si procede con le
modalità già stabilite al comma precedente.
Articolo 15 La Direzione
nazionale
1) La Direzione nazionale guida
lazione politica del partito sulla base degli indirizzi
fissati dal Congresso nazionale e delle decisioni assunte dallAssemblea
congressuale. E presieduta da un Presidente eletto tra i
propri membri.
2) La Direzione:
a. determina autonomamente le
forme di organizzazione e la pubblicità dei propri lavori;
b. conclude di regola le proprie
riunioni con lapprovazione di documenti che fissano linee
di azione e scelte impegnative per il partito;
c. convoca il Congresso nazionale:
- ogni tre anni in via ordinaria (Art.12, 4° comma);
- in via straordinaria, nei modi previsti allArt.8, 1°
comma, lettera a., e allArt.14, 7° comma;
d. convoca lAssemblea congressuale
(Art.13, 4° comma);
e. la Direzione del Partito deve
comunque essere convocata e deliberare:
a) in caso di formazione e crisi
del Governo Nazionale;
b) per decisioni relative alle
competizioni elettorali;
c) in condizioni politiche di
particolare urgenza e gravità;
f. esercita i poteri di intervento
e di scioglimento previsti allArt.8, 1° comma, ed è
tenuta agli adempimenti previsti alla stessa lettera b.
g. può indire referendum
interni ai sensi del successivo Art.28;
h. può convocare convenzioni,
congressi o assemblee tematiche, stabilendo i relativi regolamenti;
i. elegge la Segreteria politica;
j. Elegge il Direttivo nazionale
che assicura la continuità dellazione della Direzione;
k. delibera la costituzione delle
Autonomie tematiche nazionali (Art.9, 3° comma);
l. ratifica leventuale
costituzione delle Unioni interregionali previste allArt.8,
1° comma;
m. entro due mesi dal proprio
insediamento:
· approva, in accordo
con il Consiglio nazionale dei Garanti, il Regolamento dellAnagrafe
degli iscritti (Art.3, 6° comma);
· elegge il Tesoriere
e il Comitato di Tesoreria e approva, su proposta di questultimo,
il Regolamento finanziario nazionale;
· approva il Regolamento
sulle pari opportunità e sulla norma antidiscriminatoria
previsto allArt.5.
· stabilisce quali Segretari
di Federazione delle aree metropolitane fanno parte della Conferenza
di cui allArt.19, 2° comma, lettera b;
n. approva inoltre i Regolamenti:
· del Congresso nazionale;
· del Direttivo nazionale;
· del pluralismo interno, nelle forme e nei tempi previsti
allArt.11;
· della Conferenza programmatica;
· della Conferenza nazionale delle donne;
· della Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori.
3) La Direzione nazionale è
formata da:
a. componenti eletti e elette,
secondo le norme fissate dal Regolamento del Congresso nazionale,
per metà dai Congressi delle Unioni regionali e per metà
dal Congresso nazionale in proporzione ai voti riportati dalle
diverse mozioni programmatiche;
b. il Segretario della Sinistra
giovanile, la Coordinatrice nazionale delle donne, il responsabile
del Consiglio nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, il
Tesoriere, la Presidenza della Commissione del progetto, i ministri
iscritti al Partito, i Presidenti delle Regioni iscritti al Partito,
i Presidenti dei Gruppi Parlamentari;
c. partecipa alla Direzione,
senza diritto di voto, la Presidenza del Consiglio nazionale dei
Garanti.
Qualora la composizione della Direzione non sia corrispondente
ai voti riportati dalle diverse mozioni o alla norma antidiscriminatoria
di cui allArt.5, si procede al riequilibrio secondo le procedure
del successivo comma 4.
4) Per ragioni motivate la Direzione
può cooptare nuovi componenti, con maggioranza dei due
terzi dei voti validamente espressi, nel rispetto dei voti riportati
dalle diverse mozioni.
5) La Direzione nazionale è
convocata dal suo Presidente su richiesta del Segretario politico
o di almeno un quinto dei suoi componenti con lordine del
giorno da essi indicato.
6) Entro la prima sessione successiva
a quella di insediamento la Direzione approva, su proposta del
Presidente, il proprio Regolamento.
Articolo 16 La Commissione
nazionale per il progetto
1) La Commissione Nazionale per
il progetto coordina lelaborazione programmatica del Partito,
prepara l a Conferenza programmatica annuale di cui al successivo
Art.27, predispone le modifiche del Progetto 2000 da sottoporre
alla discussione.
2) La Commissione Nazionale per
il Progetto è eletta dal Congresso Nazionale e resta in
carica fino al successivo Congresso. LAssemblea Congressuale
può eleggere nuovi membri della Commissione nel corso della
Conferenza programmatica annuale.
3) Della Commissione del Progetto
fanno parte di diritto i responsabili delle Autonomie tematiche
nazionali di cui all'Art.9, lettera A., e un delegato della Sinistra
giovanile.
4) La Commissione del Progetto
elegge al suo interno una Presidenza ristretta.
Articolo 17 Il Presidente
del partito
L'Assemblea congressuale elegge
il Presidente del partito con la maggioranza dei voti validamente
espressi. Il Presidente del partito presiede l'Assemblea congressuale
ed è componente della Direzione nazionale.
Articolo 18 La Conferenza
dei Segretari regionali
1) La Conferenza dei Segretari
regionali è un organo di rappresentanza federale del partito
ed ha il compito di interagire con gli altri organi nazionali
per coordinare lattuazione del programma di mandato.
2) Ne fanno parte:
a. i Segretari delle Unioni regionali
e i responsabili di eventuali coordinamenti interregionali;
b. i Segretari delle Federazioni
delle aree metropolitane stabilite dalla Direzione nazionale;
c. il Segretario politico nazionale
e i componenti la segreteria di volta in volta interessati allordine
del giorno.
3) La Conferenza è presieduta
da un rappresentante eletto tra i suoi componenti. E convocata
dal Presidente dintesa col Segretario politico con il quale
concorda lordine del giorno.
Articolo 19 La Conferenza
delle donne
La conferenza delle donne dei
Democratici di Sinistra, nel rispetto del federalismo e del pluralismo
politico culturale, discute e decide orientamenti politico programmatici
e agenda politica, che concorrono alla formazione del programma
del partito e alla formazione degli organismi dirigenti e delle
rappresentanze istituzionali.
Articolo 20 La Conferenza
delle lavoratrici e dei lavoratori
La Conferenza nazionale delle
lavoratrici e dei lavoratori, nel rispetto del federalismo e del
pluralismo politico e culturale, discute gli orientamenti che
concorrono allattività e al programma del partito
per ciò che riguarda i temi di proprio interesse. La conferenza
è convocata dalla Direzione nazionale che ne approva il
regolamento. La conferenza elegge il Consiglio nazionale delle
lavoratrici e dei lavoratori che ha poteri consultivi su tutta
lattività del partito in materia di lavoro.
Articolo 21 Il Tesoriere
1) Il Tesoriere del partito è
eletto, unitamente al Comitato di tesoreria di cui fa parte, dalla
Direzione nazionale su proposta del Presidente della stessa, con
la maggioranza dei voti validamente espressi.
2) Il Tesoriere è responsabile
delle attività economiche, patrimoniali e amministrative
del partito. Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale attiva
e passiva del partito. Il regolamento finanziario ne disciplina
i poteri.
Articolo 22 Il Comitato
di Tesoreria
1) Il Comitato di Tesoreria è
eletto- nel rispetto del pluralismo interno di partito -, unitamente
al Tesoriere, dalla Direzione nazionale su proposta del Presidente
della stessa, con la maggioranza dei voti validamente espressi.
2) Il comitato di tesoreria elegge
tra i suoi membri un Presidente che ne cura la convocazione. Il
Comitato di tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di controllo
delle attività economiche e patrimoniali del partito nellambito
dei poteri ad esso attribuiti dal regolamento finanziario nazionale.
Articolo 23 Lattività
economica
1) La struttura organizzativa
nazionale, le Unioni regionali, la Sinistra giovanile, le Autonomie
tematiche, le Associazioni di tendenza politica e culturale e
tutte le articolazioni territoriali e federative previste dallo
Statuto nazionale e dagli Statuti regionali hanno una propria
autonomia patrimoniale. Ciascuna risponde esclusivamente degli
atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa
posta in essere e non ha responsabilità per gli atti compiuti
dalle altre articolazioni.
2) Il Regolamento finanziario
nazionale è approvato dalla Direzione nazionale entro il
termine di cui al secondo comma dellArt.16, lettera m. Le
norme in esso contenute, preventivamente sottoposte al parere
del Consiglio nazionale dei Garanti, costituiscono parte integrante
del presente Statuto.
3) In conformità alle
normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali
viene espressamente stabilito che:
a. la struttura organizzativa
nazionale ed ogni altra articolazione territoriale o tematica
previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali, non
possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata
della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;
b. in caso di scioglimento della
struttura organizzativa nazionale il suo patrimonio, salvo diversa
destinazione imposta per legge, sarà devoluto in conformità
a quanto previsto dallart. 5 del Decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale
o tematica prevista dallo Statuto nazionale o dagli Statuti regionali
il patrimonio sarà devoluto ad altra articolazione territoriale
o tematica del Partito o in caso di scioglimento dello stesso
ad altra Associazione o Ente, con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo
di cui allarticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c. la struttura organizzativa nazionale e le altre articolazioni
territoriali e tematiche previste dallo Statuto nazionale e dagli
Statuti regionali redigeranno ed approveranno annualmente un rendiconto
economico e finanziario nei tempi e con le modalità previste
dalle disposizioni di legge e/o dai Regolamenti finanziari.
4) La quota associativa è
intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.
Titolo III La formazione
delle decisioni
Articolo 24 Espressione del voto
Per lelezione di organi
dirigenti, esecutivi e di garanzia ad ogni livello nonché
delle delegazioni congressuali si procede a voto segreto qualora
lo richieda almeno un quinto degli aventi diritto.
Articolo 25 Le candidature
1) Le candidature del partito
alle elezioni sono scelte, nel rispetto del pluralismo, e in coerenza
con lArt.30 del presente Statuto, secondo una procedura
democratica fissata con regolamento approvato dalla Direzione
(provinciale, regionale, nazionale) sei mesi prima della data
delle elezioni. Tale regolamento può scegliere tra primarie
aperte, primarie chiuse, selezione regolata.
2) Per primarie aperte si intendono,
a norma di questo statuto, elezioni di candidati o candidate cui
partecipano gli elettori che si riconoscono pubblicamente elettori
del partito iscrivendosi in un apposito registro.
3) Per primarie chiuse si intendono
elezioni a cui partecipano solo gli iscritti e le iscritte al
partito.
4) Per selezione regolata si
intende una procedura pubblica che avviene negli organismi del
partito secondo regole definite.
5) Nei tre casi il regolamento
prevede la presentazione di proposte o autoproposte di candidatura
ad un Comitato di selezione, stabilito presso il livello organizzativo
competente per quelle elezioni. Presso il livello organizzativo
immediatamente superiore si stabilisce una Commissione elettorale
che ha il compito di garantire la pubblicità e la regolarità
delle procedure e di vagliare eventuali ricorsi, i cui termini
sono stabiliti dal regolamento.
6) Per quanto riguarda le elezioni
politiche nazionali e le elezioni europee, le candidature del
partito per le liste proporzionali, le proposte di candidature
da presentare agli organismi della coalizione, sono scelte con
la medesima procedura. In questo caso la Direzione nazionale approva
un regolamento e nomina una Commissione elettorale nazionale che
sovraintende allinsieme delle procedure garantendone pubblicità
e regolarità; le Direzioni regionali nominano Comitati
di selezione che attuano le procedure fissate dal regolamento.
7) In ogni caso i membri dei
Comitati di selezione e delle Commissioni elettorali non sono
candidabili.
8) Il regolamento nazionale definisce
leventuale limite del numero dei mandati per le elezioni
di propria competenza. Le Unioni regionali regolamentano la materia
per le elezioni di propria competenza.
Articolo 26 - Le scelte programmatiche
1) Per definire gli orientamenti
del partito su questioni di rilievo e assumere decisioni sul programma
si convoca una Conferenza programmatica annuale preparata dalla
Commissione di cui allArt.17.
2) Gli Statuti Regionali definiscono
livelli e modalità di elezione delle Commissioni per il
progetto. Tali Commissioni organizzano nel relativo territorio
in rapporto con la Commissione Nazionale di cui allArt.17
la Conferenza programmatica annuale. Delle commissioni fanno parte,
di diritto, rappresentanti delle Autonomie tematiche.
3) Ai diversi livelli federali,
la Conferenza può essere composta dalle Assemblee congressuali.
Convocata con allordine del giorno da uno a tre temi, la
Conferenza ha il compito di istruire una discussione ampia e libera
tra gli iscritti e i simpatizzanti, con particolare riguardo alle
competenze interessate (Autonomie tematiche, esperti).
4) La Conferenza programmatica
è preparata da una consultazione su documenti approntati
dalla Commissione nazionale, presentati e discussi con la Direzione
nazionale e oggetto di unampia consultazione aperta ai non
iscritti e con la presenza di esperti della materia.
5) La Conferenza si conclude
con deliberazioni sottoposte al voto.
Articolo 27 - Il referendum
interno
1) Su argomenti e scelte politiche
di essenziale importanza per lazione politica del partito,
la Direzione nazionale può indire, se richiesto da almeno
un terzo dei suoi componenti o da 5 Unioni regionali, un referendum
aperto a tutti gli iscritti, anche utilizzando le tecnologie telematiche.
2) Le regole, le procedure, nonché
le modalità di attuazione del diritto di cui allArt.
4, 6° comma relative al referendum sono stabilite dalla Direzione
nazionale con apposito regolamento.
Articolo 28 Rapporto
con le elettrici e gli elettori
1) Il partito a tutti i livelli
(nazionale, regionale, di collegio) e nelle sue diverse articolazioni
(Sezioni, Autonomie tematiche, Associazioni di tendenza,..) realizza
un rapporto stabile con gli elettori e le elettrici promuove il
rapporto di mandato tra elettori ed eletti nelle forme che ogni
livello del partito riterrà più efficace.
2) Su scelte e politiche di rilevante
importanza per la vita civile e sociale di tutta la collettività
le Direzioni ai diversi livelli possono attivare forme di consultazione
tra tutti gli elettori.
3) Le regole e le procedure relative
a tali consultazioni sono stabilite dalle Direzioni con apposito
regolamento.
Articolo 29 - Partito e coalizione
1) Il partito promuove, in collaborazione
con altri soggetti, aggregazioni stabili nella società
per dare identità e consistenza organizzativa alla coalizione
politica di cui fa parte, sulla base del programma elettorale
comune e della comune assunzione dei valori di libertà,
democrazia, giustizia e solidarietà come fondamento dellazione
politica.
2) Il partito è impegnato
a far sì che la coalizione si dia sedi e procedure democratiche
di discussione, partecipazione e decisione, dotandosi di un regolamento
che garantisca il pluralismo e disciplini la scelta delle candidature
e le scelte programmatiche, da depositare insieme al simbolo con
il quale la coalizione si presenta agli elettori.
3) Le decisioni relative a programmi
e candidature alle elezioni, assunte nelle sedi unitarie costituite
nellambito della coalizione in base a tale regolamento,
impegnano il partito e gli iscritti e le iscritte. Fino a quando
questo regolamento non è approvato, il partito resta pienamente
titolare della propria sovranità e opera sulla base delle
regole stabilite dal presente Statuto.
4) Il partito ha il compito di
garantire, in stretto collegamento con gli altri soggetti della
coalizione:
a. che gli elettori e le elettrici
della coalizione siano tempestivamente informati sulle iniziative
pubbliche, sulle assemblee e sulle attività nelle quali
possano intervenire, anche per la formazione e la verifica dei
programmi;
b. che si renda conto all'elettorato
degli orientamenti politici della coalizione e delle scelte compiute
dagli eletti.
5) Le Unioni regionali, come
struttura sulla quale si impernia l'organizzazione territoriale
del partito, hanno il compito di avviare e coordinare le iniziative
del Partito volte a dare identità e forza alla coalizione.
Titolo IV Le garanzie
Articolo 30 Le funzioni di garanzia
1) Le funzioni di garanzia, ai
diversi livelli di organizzazione del partito, sono svolte dai
Consigli dei Garanti. Gli Statuti delle Unioni regionali disciplinano
la struttura e le modalità di elezione dei Consigli dei
garanti nei rispettivi ambiti di competenza, in analogia con quanto
previsto per il Consiglio nazionale.
2) I Consigli dei Garanti intervengono
per assicurare la piena applicazione dello Statuto, lesercizio
dei diritti degli iscritti e delle iscritte, ladempimento
dei doveri e il rispetto del pluralismo, nonché il corretto
svolgimento dei procedimenti disciplinari.
3) I Consigli istituiscono al
proprio interno un Osservatorio sul rispetto della norma antidiscriminatoria
e per le pari opportunità.
4) I Consigli esprimono un parere
di legittimità statutaria sulle deliberazioni ad essi sottoposte
dagli organi politici.
5) Il parere di congruità
e legittimità statutaria è obbligatorio:
a. per gli Statuti regionali
e per le revisioni dello Statuto nazionale o di quelli regionali
approvate tra un congresso e laltro;
b. per la scelta delle candidature
in vista delle elezioni primarie e delle campagne elettorali;
c. per i Regolamenti finanziari,
ai vari livelli;
d. per qualsiasi proposta di
deliberazione da parte di un organo politico quando un quinto
dei suoi componenti presenti una motivata contestazione scritta
circa la legittimità statutaria della proposta.
Articolo 31 Il Consiglio
nazionale dei Garanti
1) Il Consiglio nazionale dei
Garanti è composto da 25 membri, eletti tra iscritte e
iscritti di riconosciuto prestigio che:
a. non hanno rapporti di dipendenza
economica con lorganizzazione di partito;
b. non rivestano cariche pubbliche
elettive di rilievo nazionale;
c. non svolgono incarichi remunerati
a tempo pieno su designazione politica.
2) Il Consiglio nazionale dei
garanti è eletto dal Congresso a scrutinio segreto.
3) Appena eletto, il Consiglio
procede alla elezione del proprio presidente, con la maggioranza
dei voti validamente espressi.
4) Il Consiglio adotta un Regolamento
interno per lesercizio delle funzioni previste dallo statuto
ed un Regolamento disciplinare
5) Tra un Congresso e laltro
il Consiglio può procedere a reintegrare per cooptazione
i membri venuti meno per dimissioni o altra causa.
Norme transitorie
1.
1) Il Congresso nazionale di
Torino, vista la procedura di candidatura a Segretario politico
adottata dal Regolamento congressuale, assume con voto palese
il risultato emerso dai Congressi delle Unità di base sul
candidato collegato alla mozione che ha riportato la maggioranza
dei voti validamente espressi dagli iscritti.
2) Il Congresso nazionale di
Torino, vista la procedura di elezione della Direzione nazionale
adottata dal Regolamento congressuale, dichiara eletti in Direzione,
con voto palese, i membri direttamente designati dai Congressi
regionali.
2.
Ai soggetti politici che hanno indetto gli Stati Generali di Firenze
e a quelli che vi hanno successivamente aderito è consentito
il permanere patrimoniale e finanziario delle loro strutture originarie
di partito o movimento politico fino alla deliberazione di adozione
diretta dello Statuto dei Democratici di Sinistra e degli organi
eletti da parte delle rispettive assemblee congressuali, da tenersi
comunque e tassativamente entro il 31 dicembre 2000. La previsione
di questa scadenza può essere modificata con deliberazione
dellAssemblea congressuale assunta a maggioranza dei quattro
quinti dei voti validamente espressi. Fin da ora le iscritte e
gli iscritti a tali partiti e movimenti sono associati collettivamente
ai Democratici di Sinistra. Tesseramento e quota di iscrizione
seguono le norme fissate dal Regolamento finanziario nazionale.
Coloro che aderiscono a tali partiti e movimenti politici esprimono
contestualmente la propria adesione al partito dei Democratici
di Sinistra, assumendo tutti i diritti e i doveri che lo Statuto
riconosce agli iscritti e alle iscritte di questo partito. I partiti
e i movimenti politici trasmetteranno i loro nomi e i rispettivi
dati allAnagrafe degli iscritti e delle iscritte in conformità
a quanto stabilito dal regolamento della Direzione nazionale di
cui al precedente Art. 3, 6° comma.
3.
Lassemblea congressuale del Congresso nazionale di Torino
dà mandato alla Direzione Nazionale di deliberare entro
sei mesi dallapprovazione dello statuto in materia di Autonomie
tematiche.
4.
Entro sei mesi dallo svolgimento del Congresso nazionale di Torino,
le Assemblee congressuali regionali devono approvare i propri
statuti.
Gli attuali Statuti regionali dei Democratici di Sinistra restano
in vigore, a tutti gli effetti, nel quadro delle compatibilità
con le norme previste dallo Statuto nazionale.
NORMA TRANSITORIA APPROVATA AL CONGRESSO DI PESARO: Nellambito
del 2 Congresso nazionale dei DS, in via eccezionale e in deroga
allart.15 comma 3 dello Statuto, i componenti la Direzione
Nazionale sono eletti dalla platea congressuale e per metà
tale elezione avviene su indicazione delle delegazioni regionali,
in proporzione ai voti riportati dalle diverse mozioni congressuali
e nel rispetto della norma antidiscriminatoria dello Statuto.