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21 Ottobre 2006
Regolamento per l'anagrafe degli iscritti



Art. 1.

L’Anagrafe degli iscritti registra e verifica, secondo l’art.3, comma 6 dello Statuto, l‘unicità dell’iscritto anche in presenza di una sua partecipazione a diverse articolazioni del partito.

Art. 2.

La certificazione del tesseramento, la verifica e la gestione dell’Anagrafe nazionale, vengono effettuate dal Consiglio nazionale di Garanzia che nomina a questo fine, come da art. 34 comma 8 dello Statuto, nel rispetto del pluralismo un suo Comitato composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri. Il Comitato nazionale nomina un Presidente che fa parte di diritto, della Commissione nazionale per il Congresso.

Art. 3.

Il Comitato nazionale ed i Comitati territoriali previsti dall’art. 9 del presente regolamento operano in collaborazione con gli Uffici per le adesioni che, in base all’art. 3, comma 3 dello Statuto, vengono istituiti presso il dipartimento Organizzazione del Partito della Direzione Nazionale e presso le strutture organizzative delle Unioni regionali e delle Federazioni ed hanno il compito di gestire il tesseramento, di promuovere, con apposite campagne, l’adesione, di registrare le richieste di adesione, predisporre gli elenchi degli iscritti con i relativi dati.


Art. 4

I dati indicati ai fini della certificazione dell’Anagrafe sono: nome, cognome, data di nascita, indirizzo. Ai fini di smarrimento o assenza di qualcuno di questi dati l’Ufficio Adesioni competente per territorio provvede al loro recupero. Ai fini del completamento dell’Anagrafe l’obiettivo dev’essere quello di raccogliere altri dati, a partire dalla data di rilascio della tessera e dalla quota tessera versata.
Sulla matrice della tessera sono riportate, a cura dell’organizzazione che l’ha rilasciata, anche le adesioni eventuali ad altre organizzazioni federate e l’avvenuto pagamento della quota associativa.

Art. 5

L’anagrafe archivia i dati delle iscritte e degli iscritti secondo un programma informatico nazionale, definito e annualmente aggiornato dal Consiglio nazionale di Garanzia con il concorso delle Federazioni e delle Unioni Regionali e da esse condiviso.
In presenza di sistemi diversi si deve andare ad un coordinamento delle modalità di trattamento dei dati che permetta di operare una standardizzazione dei sistemi esistenti e ottenere, attraverso procedure documentate, l’importazione dei dati dai livelli territoriali.

Art. 6.

L’iscrizione al partito è individuale e annuale. La registrazione avviene presso la Sezione del Comune di residenza o del domicilio, o del luogo di lavoro.
L’iscritto, al momento dell’iscrizione, ha il diritto di essere informato che i suoi dati, sottoposti ai vincoli della privacy e accompagnati da una dichiarazione liberatoria, sono destinati all’anagrafe degli iscritti. L’iscrizione, ai soli fini dell’elettorato attivo e passivo, è perfezionata dalla certificazione, all’associato o all’associata e all’organizzazione che ha rilasciato la tessera, da parte dell’anagrafe degli iscritti. Tale certificazione corrisponde al rilascio al richiedente, da parte della struttura, della relativa ricevuta di versamento della quota tessera. Il possesso della ricevuta da diritto all’iscritto di chiedere l’inserimento negli elenchi dell’Anagrafe nel caso la registrazione non fosse già avvenuta.
Art. 7.

Qualora, gli iscritti e le iscritte, nonostante sollecitati secondo le procedure disposte dal Regolamento finanziario all’art. 7 comma 3, non provvedano al pagamento della quota d’iscrizione, sono automaticamente sospesi dall’esercizio dei diritti di cui al comma 1 dell’art. 4 dello Statuto nazionale. L’avvenuta sospensione dovrà essere comunicata all’Anagrafe degli iscritti entro 1 mese dall’ultima comunicazione. Le comunicazioni scritte dovranno espressamente indicare le conseguenze della mancata regolarizzazione e dovranno essere inviate, per conoscenza, al rispettivo Comitato per l’Anagrafe e al Consiglio dei Garanti competente.


Art. 8.

La gestione dell’Anagrafe deve essere adeguata ai fini di analizzare la composizione e l’insediamento del partito, ad organizzare l’informazione delle iscritte e degli iscritti, di promuovere la loro consultazione e partecipazione democratica in ogni occasione, a partire dai Congressi e dagli eventuali Referendum interni.
Richieste di analisi, di composizione e di studio dei dati relativi all’Anagrafe ad opera di esterni all’Organizzazione, devono essere rivolte in forma scritta al Comitato nominato dal Consiglio nazionale dei Garanti.


Art. 9.

Il Consiglio Nazionale dei Garanti vigila, esercitando laddove è necessario, una funzione di stimolo, affinchè i Comitati per il controllo e la certificazione del tesseramento, con le medesime caratteristiche di quello nazionale, siano istituiti ai livelli territoriali. Stabiliscono con essi ogni collegamento e collaborazione necessari e utili al buon andamento dell’Anagrafe ed ha nei loro confronti poteri di ispezione.
Il Consiglio Nazionale di Garanzia interviene rapidamente, qualora vengano segnalate irregolarità nella gestione dell’Anagrafe, verificandone la gravità, in collaborazione con gli organismi di garanzia territoriali, attivando nel caso le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento disciplinare.

Art.10.

I Comitati territoriali federali per il controllo e la certificazione del tesseramento e per la gestione dell’Anagrafe degli iscritti certificano e verificano l’Anagrafe del proprio territorio, comprensiva delle iscrizioni alle Autonomie tematiche, alle Associazioni politico-culturali, alla Sinistra Giovanile (per la parte relativa agli iscritti al partito), e comunicano l’avvenuta certificazione, entro dieci giorni, ai Comitati regionali e nazionali. Le Autonomie tematiche sono tenute a trasmettere ogni 6 mesi all’Anagrafe degli iscritti di competenza, gli elenchi differenziati dei propri iscritti (art.8, comma B dello Statuto).
Per quanto riguarda le iscrizioni on line che pervengono direttamente al dipartimento nazionale dell’Organizzazione e tramite la sezione on line, esse sono registrate e trasmesse alle Organizzazioni territoriali di loro pertinenza dall’Ufficio Adesioni, secondo le modalità previste dallo Statuto Nazionale.

Art.11.

Il Comitato nazionale per il controllo e la certificazione del tesseramento e per la gestione dell’Anagrafe degli iscritti certifica ogni anno l’Anagrafe Nazionale e ne dà testimonianza attraverso una dichiarazione scritta, nel tempo massimo di un mese dalla chiusura del tesseramento annuale.
Verifica il buon andamento dell’Anagrafe ed emette certificazione in occasione dei Congressi, entro le date stabilite dal Consiglio Nazionale, al quale consegna, nella stessa seduta che convoca il congresso, una relazione sullo stato dell’Anagrafe.
Verifica e certificazione dell’Anagrafe avvengono anche in caso di Referendum, nei tempi stabiliti dalla Direzione Nazionale, o, nel caso di referendum territoriali, dalle Direzioni Federali o Regionali.

Art.12.

Laddove a livello di Federazione l’Anagrafe degli iscritti non sia stata istituita o non adeguatamente aggiornata, il Segretario Nazionale, previo parere del Presidente del Consiglio Nazionale di Garanzia, nomina un Commissario ad acta.
Ciò comporta lo scioglimento del Comitato federale per il controllo e la certificazione del tesseramento che deve essere ratificato, unitamente alla nomina del Commissario ad acta, entro 30 giorni dal Consiglio Nazionale dei Garanti.


Art.13.

Se entro il 31.12.2005 un Comitato federale o regionale per il controllo e la certificazione del tesseramento non è ancora stato nominato, il Consiglio Nazionale dei Garanti invita per iscritto o tramite e-mail il Consiglio di Garanzia competente per territorio, a nominarlo entro 1 mese.
Se dopo tale data il Consiglio competente per territorio non ha provveduto alla nomina, il Consiglio Nazionale di Garanzia, in base al comma 8 dell’art.34, può proporre al Segretario Nazionale la nomina di un Commissario ad acta.

Art.14.

Il Comitato Nazionale per il controllo e la certificazione del tesseramento, il dipartimento di Organizzazione e il Comitato di Tesoreria tengono annualmente un incontro di verifica del lavoro relativo all’Anagrafe per analizzare, tra l’altro, l’opportunità di organizzare momenti di approfondimento e studio ai fini di un miglioramento della qualità dell’Anagrafe e dell’ampliamento dei dati inseriti.

Art.15.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto nazionale vigente e all’eventuale parere scritto del Consiglio dei Garanti interpretativo dei singoli articoli.


Approvato dalla Direzione il 21/10/06

 
Campagna di Adesione 2006
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